Il caso
La questione è se AGCM possa contestare e condannare un’azienda che pratica commercio on line per aver venduto integratori non notificati. .
La decisione dell’AGCM ed i motivi di impugnazione
AGCM ha sanzionato una società che pratica commercio on line per aver venduto integratori non notificati (Provv. 27196 del 29.05.2018). La società ha impugnato la decisione appellandosi al principio della libera vendita dei prodotti nel mercato europeo e dichiarando di aver rispettato la normativa sul commercio elettronico . Ha inoltre contestato la competenza dell’AGCM a rilevare la mancata notifica del prodotto, richiesta dalla disciplina sugli integratori alimentari, e ad assumerla quale indice della scorrettezza della pratica commerciale e presupposto per la applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa.
Tar Lazio conferma la competenza dell’AGCM.
Con sentenza Tar Lazio 19.12.22 n. 17021 i giudici amministrativi hanno dichiarato che la legge prevede “che ogni integratore in commercio superi la sopra riferita procedura, atteso che essa deve garantire il consumatore circa la sicurezza e la conformità del prodotto medesimo all’etichetta che lo correda” . L’AGCM ha ragione a sanzionare come pratica commerciale scorretta chi pratica commercio on line per aver venduto integratori non notificati perchè la mancanza della notifica impedisce i controlli del Ministero della Salute e quindi così “il professionista di fatto pubblicizza un prodotto dalle caratteristiche non veritiere o comunque non controllate; ed inoltre, ingenera un affidamento nei consumatori che la vendita sia lecita” .
Il Tar rigetta i motivi di impugnazione
Rispondendo alle questioni sollevate nel ricorso la sentenza chiarisce la disciplina in materia di etichettature e di integratori alimentari e la disciplina in materia di tutela del consumatore sono discipline complementari e non alternative; che Ministero della Salute e AGCM svolgono attività ontologicamente differenti, dove il primo si occupa di verificare la sicurezza e l’assenza di pericolosità per la salute mentre il secondo di proteggere la libertà contrattuale del consumatore finale; che il principio del mutuo riconoscimento non priva l’autorità sanitaria nazionale del diritto di svolgere gli opportuni controlli sulla natura del prodotto; che la normativa inerente al settore delle comunicazioni elettroniche prevede gli obblighi di informazione che gli operatori del settore devono fornire all’utente al momento della stipulazione del contratto ma nulla dice in ordine alla possibilità che la condotta precontrattuale del professionista pregiudichi i diritti dei consumatori, sotto il profilo della decettività e dell’aggressività del messaggio.
(Pubblicato su Notiziario Siste n. 1 Gennaio 2023)