Gli integratori non possono vantare effetti terapeutici
Una questione sempre attuale per il settore degli integratori alimentari è quello della comunicazione commerciale e dell’attività marketing consentita.
Agli alimenti non possono attribuire a tali prodotti le proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana né fare riferimento a tali proprietà e lo stesso vale per gli integratori alimentari ai quali non possono essere attribuite “nella comunicazione pubblicitaria presunte proprietà terapeutiche indipendentemente dall’esistenza e/o produzione di qualsiasi studio e/o ricerca al riguardo” (Provv. AGCM 27325 del 13.09.2018)
Il regolamento UE 1924/2006
Il regolamento europeo 1924/2006 consente che alcuni alimenti o sostanze alimentari vantino favorevoli effetti sulla salute (claim) ma gli effetti che possono esser rivendicati devono rientrare tra quelli approvati dalla Commissione europea previo parere favorevole di Efsa.
Le regole del regolamento claim valgono per ogni presentazione dei prodotti alimentari, integratori alimentari, riportata in qualsiasi tipo di comunicazione commerciale e non solo per le etichette.
Le decisioni dell’AGCM e dell’IAP
Il Garante della Concorrenza e del Mercato e anche l’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria sono intervenuti negli anni in svariate occasioni per bloccare e correggere messaggi diretti al pubblico dei consumatori, divulgati attraverso la stampa, radio e la televisione che presentavano integratori alimentari in modo incoerente alla loro definizione, amplificando in modo esagerato l’attività ascrivibile alle sostanze contenute ed attribuendo finalità di cura e profilassi.
Con l’avvento di internet i siti web o i social media sono diventati i principali strumenti per comunicare con i consumatori e anche per gli integratori alimentari l’attenzione degli organi di controllo pubblicitario si è recentemente concentrato principalmente sui messaggi divulgati attraverso questi mezzi.
L’AGCM in tempi di Covid
Con l’emergenza COVID di questo ultimo anno, ci sono state contestazioni riguardanti integratori alimentari che sono stati pubblicizzati con claim non consentiti, cercando di sfruttare informazioni diffuse dalla stampa, relative all’efficacia di alcune sostanze utilizzate negli integratori nel contrastare il coronavirus. Nella pronuncia dell’AGCM del 1.12.2020 è stata censurata e sanzionata la presentazione di un integratore alimentare di vit. C che prometteva la “protezione dal Coronavirus”. Secondo l’Autorità il contenuto dell’informazione era tale da indurre “il consumatore medio all’assunzione di scelte di natura economica che non avrebbe altrimenti adottato, in quanto basate sulla rappresentazione fuorviante della realtà che, attraverso una prospettazione apparentemente scientifica, sfrutta la situazione di allarme sanitario esistente per promuovere la vendita dell’integratore. Le affermazioni contenute sul sito e replicate nel dépliant sono, infatti, tali da generare il convincimento che l’integratore abbia gli effetti preventivi vantati”.
Sempre l’AGCM ha censurato un sito di vendita on line dove degli integratori alimentari erano presentati per le loro “capacità antivirali e di contrasto al COVID-19”, “capacità disinfettanti”, “capacità di prevenzione di infezioni respiratorie e del contagio del nuovo coranavirus”.
L’IAP in tempi di COVID
Anche l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ha valutato messaggi analoghi Con l’ingiunzione di desistenza n. 54 del 28 ottobre 2020 il Comitato di Controllo ha disposto la cessazione del messaggio di un integratore alimentare che si dichiarava “l’alleato naturale contro il coronavirus” e vantava di essere in grado di svolgere “un aiuto concreto per il sistema immunitario”. Nel provvedimento si legge che il messaggio “attribuisce caratteristiche ed effetti suscettibili di creare erronee aspettative nel consumatore che nella situazione attuale risulta più esposto dal punto di vista emotivo e quindi meno propenso ad esercitare un adeguato filtro critico.” Nel provvedimento si critica anche il riferimento a studi di letteratura scientifica poiché si sostiene che il pubblico non sia in grado di valutare criticamente tali fonti e dunque la citazione sia finalizzata soltanto ad accreditare un maggior valore scientifico al prodotto.
I nuovi strumenti di comunicazione sono molto utili ed efficaci ed è giusto che gli operatori possano farvi ricorso ma è necessario ricordare che la comunicazione commerciale è tale indipendentemente dal mezzo utilizzato per la sua divulgazione ed i limiti che la legge pone a tutela della sicurezza e buona fede dei consumatori non possono essere aggirate.