Gli operatori di telemarketing sono legittimati a svolgere la propria attività nei confronti degli utenti che siano intestatari di un numero telefonico presente negli elenchi telefonici pubblici.
Se si desidera evitare quest’attività, una strada possibile è quella di rivolgersi al proprio gestore telefonico e chiedere che la propria utenza venga resa “riservata” e dunque rimossa dagli elenchi.
Tale soluzione può, tuttavia, risultare inopportuna per chi ha la necessità di rimanere sempre reperibile.
In quest’ultima ipotesi per porre un freno all’attività di marketing degli operatori c’è un’altra possibilità.
Privati e aziende possono iscrivere il numero telefonico di cui sono intestatari, e l’indirizzo postale ad esso collegato, nel Registro Pubblico delle Opposizioni – RPO.
DI COSA SI TRATTA?
Il Registro Pubblico delle Opposizioni è stato istituito con il DPR 178/2010, successivamente aggiornato con il DPR 149/2010 e con il DPR 149/2018, ed è gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, tramite la Fondazione Ugo Bordoni.
Su di esso esercita funzioni di vigilanza il Garante Privacy.
La richiesta di iscrizione nel Registro è totalmente gratuita e può essere realizzata tramite il sito web del Registro, a mezzo posta elettronica, telefonicamente o a mezzo posta raccomandata.
GLI EFFETTI DELL’ISCRIZIONE NEL RPO
Decorsi 15 giorni dall’iscrizione, l’utente ho attenuto l’obiettivo desiderato: non può più essere oggetto di chiamate telefoniche o di invii postali per finalità pubblicitarie o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Con detta procedura infatti il contraente esercita il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing, riconosciutogli dall’art. 21 del Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR), e vincolante sia per gli operatori che per i loro call center.
L’eventuale violazione del diritto di opposizione è sanzionabile in base all’art. 83 del Regolamento Europeo UE 2016/679 che prevede la possibilità di sanzioni anche considerevoli (fino a 20 milioni di Euro o 4% del fatturato dell’esercizio precedente).
GLI ATTUALI LIMITI DELL’ISCRIZIONE NEL RPO
C’è tuttavia un limite alla piena operatività dell’iscrizione e del diritto di opposizione ad essa sotteso.
Il limite è rappresentato dall’ipotesi in cui l’utente abbia prestato il consenso all’invio di pubblicità, in occasione della stipula di un contratto per l’acquisto di prodotti o servizi, o durante l’attivazione di una fidelity card, o ancora in occasione della sottoscrizione di tessere di raccolta punti.
Allo stato attuale l’iscrizione nel Registro non fa venir meno i consensi eventualmente prestati nelle occasioni sopra richiamate.
LA LEGGE N. 5/2018
A porre rimedio a questo limite ci ha pensato la legge n. 5/2018, che, tra le altre cose, ha previsto che l’iscrizione nel RPO comporti l’automatico annullamento dei consensi precedentemente conferiti e l’estensione del suo ambito di applicazione a tutti i numeri riservati, inclusi i cellulari.
Si tratta tuttavia di legge ancora in attesa dell’emanazione del Regolamento attuativo.
Recentemente Il Garante Privacy ha espresso parere favorevole al Ministero dello Sviluppo Economico su una versione aggiornata dello schema di Regolamento del RPO ed è pertanto auspicabile una sua prossima emanazione.
COSA FARE IN IPOTESI DI CONSENSO PRESTATO E “DIMENTICATO”
In attesa dell’emanazione del Regolamento attuativo, tuttavia, nell’eventualità in cui l’utente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di marketing, potrà richiedere all’operatore di indicargli la fonte da cui sia stato ricavato il numero telefonico o l’indirizzo postale associato.
Una volta individuata la fonte, l’utente potrà ad essa rivolgersi, revocando il consenso precedentemente prestato, ed esercitando così il diritto opposizione di cui all’art. 21 del Regolamento UE 2016/679, la cui violazione è, come già detto, sanzionabile in base all’art. 83 del citato Regolamento.
GLI ULTERIORI STRUMENTI DI DIFESA DEGLI UTENTI
Se, tuttavia, malgrado l’iscrizione nel Registro Pubblico delle opposizioni e la revoca del consenso eventualmente prestato, l’utente continua a subire gli effetti del telemarketing, potrà avvalersi di ulteriori strumenti di difesa.
L’utente potrà anzitutto rivolgersi al Garante Privacy, presentando una segnalazione o un reclamo.
In tal caso potrà avviarsi un’istruttoria che potrebbe concludersi con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria all’operatore.
L’utente potrà inoltre sporgere denuncia all’Autorità Giudiziaria, contestando l’illecito trattamento dei propri dati personali.
Ed infine, si potrà promuovere una causa civile, agendo nei confronti dell’operatore di telemarketing, in solido con l’eventuale call center.
In quest’ultimo caso l’utente potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti, dimostrando di aver subito un pregiudizio a causa dell’illecito trattamento.