L’etichettatura ambientale prevista nel Codice dell’Ambiente.
Il Codice dell’Ambiente (d.Lgs. 152/2006) dedica l’art. 219 comma 5 ai “criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”. Questo articolo, al comma 5, prescrive l’etichettatura ambientale per gli imballaggi. Nella versione originaria l’articolo, che recepiva l’art. 8 della direttiva 94/62/CE, rimandava ad un decreto interministeriale che avrebbe dovuto precisare le modalità di indicazione della natura dei materiali da imballaggio secondo i criteri stabiliti dalla decisione 97/129/CE. Poiché i ministeri competenti non hanno mai emanato il decreto, la norma sull’etichettatura ambientale, per quanto prevista, per lungo tempo non ha trovato applicazione.
Il decreto 116/2020: cambiano i riferimenti per l’etichettatura ambientale.
Il decreto legislativo 116/2020 è stato approvato il 3.09.2020, pubblicato sulla GU dell’11.9.2020 è entrato in vigore il 26 .09.2020. L’art. 3 co.3 di questo decreto, nel dare attuazione alla direttiva 852/2018, modifica l’art. 219 nella parte riguardante l’etichettatura ambientale. Nella nuova versione stabilisce che “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi” e che “I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.
Dopo la modifica, dunque, l’art. 219 comma 5 non prevede solo in astratto la etichettatura ambientale degli imballaggi ma impone compiutamente, l’obbligo di riportare le informazioni sulla natura degli imballaggi e le informazioni per i consumatori sulle modalità di raccolta differenziata. Dalla fine di settembre l’obbligo di apporre l’etichettatura ambientale è quindi diventato effettivo.
Entrata in vigore.
La prescrizione dell’etichettatura ambientale, non facile da realizzare per i tanti dubbi e problemi posti dall’interpretazione della decisione 97/129/CE della Commissione, ha destato grande preoccupazione negli operatori. Recepite le istanze degli operatori il Decreto “Milleproroghe 2021” (D.L. 31.12.2020 n. 183) ha previsto la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al consumatore finale ma non gli obblighi di identificare i diversi materiali costitutivi gli imballaggi secondo la codifica alfa numerica di cui alla Decisione 97/129/CE. Il decreto convertito nella l. 26 febbraio 2021 n. 21 ha confermato la norma del decreto legge senza modifiche e, di conseguenza, mentre è stato rinviato al 1 gennaio 2022 l’obbligo di indicare al consumatore le modalità di smaltimento dell’imballaggio, è oggi pienamente vigente l’obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.
Chi è tenuto all’etichettatura ambientale degli imballaggi?
Tutta la disciplina riguardante gli imballaggi ha l’intento di responsabilizzare tutti i soggetti che fanno parte della filiera di prodotto e dunque l’obbligo di identificare i materiali vale per tutti i tipi di imballaggio e cioè per quelli primari, secondari e terziari e riguarda sia gli operatori della filiera che produce e distribuisce imballaggi e materiali da imballaggio sia gli operatori responsabili dell’immissione in commercio di prodotti finiti.
Identificazione natura dei materiali dell’imballaggio.
La grande varietà di tipologie di imballaggio ed i tanti materiali impiegati insieme alla non facile comprensione dei criteri forniti dalla decisione 97/129/CE ha destato grande preoccupazione in tutti gli operatori. Un grande aiuto è però stato dato dall’Istituto Italiano Imballaggi che ha messo a punto delle utilissime linee guida e promosso dei seminari on line per aiutare a comprendere ed applicare le regole.
Violazione della disposizione sull’etichettatura ambientale degli imballaggi.
Fino a quando la norma sull’etichettatura ambientale era inapplicabile anche la norma sanzionatoria, prevista nel caso di violazione della prescrizione, l’art. 261, è restata lettera morta. Dal momento in cui l’obbligo sarà applicabile però chiunque immetterà nel mercato interno imballaggi privi di etichettatura ambientale sarà soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista nell’importo da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro.