LA RIFORMA CARTABIA

Il 28 febbraio scorso è entrata in vigore il D. Lgs. 150/2022 pubblicato sulla GU 17.10.2022, comunemente chiamato  Riforma Cartabia. Il decreto ha modificato le procedure civile e penale per deflazionare la giustizia e abbreviare i tempi di definizione dei procedimenti, obiettivo fondamentale del PNRR. Il decreto è molto complesso, apporta notevoli cambiamenti e sta dando filo da torcere a tutti gli operatori del diritto.  Le modifiche apportate dalla riforma riguardano anche le contravvenzioni nei confronti degli OSA (Operatori del Settore Alimentare). Infatti, l’art. 70 del D.Lgs. 150/2022 consente l’estinzione delle contravvenzioni nei confronti dell’OSA previste dalla l. 283/1962  in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande.

ART. 5 L.283/1962: CONTRAVVENZIONE NEI CONFRONTI DEGLI OSA

La L. 283/1962 riguarda  la “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.”. L’art. 5 L. 283/1962 stabilisce che ”E’ vietato impiegare nella  preparazione  di  alimenti  o  bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai  propri dipendenti,  o  comunque  distribuire  per   il   consumo,   sostanze alimentari: a) private  anche  in  parte  dei  propri  elementi  nutritivi  o mescolate a sostanze di qualità inferiore  o  comunque  trattate  in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto  disposto  da leggi e regolamenti speciali;  b) in cattivo stato di conservazione; c)  con  cariche  microbiche  superiori  ai  limiti  che  saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; d) insudiciate, invase da parassiti, in stato  di  alterazione  o comunque  nocive,  ovvero  sottoposte  a  lavorazioni  o  trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; … g) con aggiunta di  additivi  chimici  di  qualsiasi  natura  non autorizzati … o autorizzati senza la osservanza  delle  norme  prescritte per il loro impiego….; h) che contengano residui di prodotti, usati in  agricoltura  per la protezione delle piante  e  a  difesa  delle  sostanze  alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo.” Si tratta di una contravvenzione nei confronti degli OSA.

QUALI SANZIONI RISCHIANO GLI OSA

La violazione di questa norma è sanzionata dal successivo art. 6 che prevede l’arresto fino ad un anno o  l’ammenda da lire seicentomila (€ 389,87) a lire sessanta milioni (€ 30.987,41) o, per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell’articolo 5, l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da lire cinque milioni (€ 2582,28) a lire novanta milioni (46.481,12).La contestazione della violazione  dell’art. 5 l. 183/1962 è una  ricorrente contravvenzione  nei confronti degli OSA nella casistica giurisprudenziale del settore alimentare.

ABROGAZIONE E RIPRISTINO DELLA CONTRAVVENZIONE DELL’ART. 5 L. 283/1962

Il Decreto Legislativo n. 27/2021 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Europeo 625/2017,  con l’intento di procedere ad una depenalizzazione dei reati contravvenzionali in ambito agroalimentare, aveva abrogato gran parte della l. 283/1962, compresi gli art. 5, 6, 12 e 12 bis.  Ciò  ha però destato ampia preoccupazione  e il legislatore ha riconsiderato l’opportunità di tale misura.  Con il decreto-legge  42/2021, poi convertito in L. 71/2021, gli articoli sopra menzionati sono stati ripristinati. Poiché l’esigenza di semplificazione restava attuale  Il legislatore  ha  provato un nuovo approccio. E’ stata mantenuta la natura penale della fattispecie prevista dall’art. 5 L. 283/1962 ma è stata  introdotta la possibilità per l’OSA  di  eliminare le conseguenza pericolose o dannose causate dalla violazione contestata e così di estinguere la contravvenzione.

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA CARTABIA

Vediamo brevemente in cosa consistono gli articoli da 12 ter a 12 nonies.  La norma cita la l. 283/1962 e le altre contravvenzioni presenti nei testi di legge in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande. E’ importante notare che l’operatività della riforma, malgrado la formulazione ampia della norma, riguarda solo la contravvenzione prevista dall’art. 5 l. 283/1962.  Non si può escludere però che in futuro vengano introdotte nuove fattispecie contravvenzionali alle quali il nuovo procedimento estintivo potrà essere applicato.

L’OSA E LA CONTESTAZIONE DELL’ART. 5 L. 283/1962

Con l’entrata in vigore della riforma Cartabia, quando un organo accertatore (NAS, ASL) constati la violazione dell’art. 5 della l. 283/1962 dovrà stilare un documento nel quale elencare le prescrizioni che l’OSA deve attuare per eliminare le conseguenze pericolose o dannose della violazione riscontrata. All’Osa sarà indicato un termine,  che non dovrà superare 6 mesi, prorogabile fino ad un anno, per provvedere.  L’organo accertatore dovrà comunicare la violazione accertata e le prescrizioni  imposte anche al Pubblico  Ministero, il quale potrà apportare delle modifiche se ritenga che le prescrizioni indicate non siano sufficienti oppure esagerate rispetto al fatto contestato.  La violazione dell’illecito penale viene quindi  iscritto come notizia di reato pur restando  sospeso il procedimento nei confronti degli OSA.

ELIMINAZIONE CONSEGUENZE, SANZIONE PECUNIARIA ED ESTINZIONE CONTRAVVENZIONE

L’organo accertatore ha il compito di verificare entro 30 giorni dalla scadenza assegnata per la regolarizzazione il corretto adempimento da parte dell’OSA. L’Osa deve poi pagare in via amministrativa un importo pari ad un sesto della sanziona massima prevista per la contravvenzione. Nel caso l’Osa  dimostri che non può  pagare può essere ammesso a sostituire il pagamento previsto con la prestazione di lavoro socialmente utile.  Il PM , informato dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento (o del compimento del lavoro socialmente utile), dichiara l’ estinzione della contravvenzione.

MANCATA ELIMINAZIONE CONSEGUENZE DANNOSE

Se  l’organo accertatore verifica che l’Osa non ha provveduto o ha provveduto parzialmente o in ritardo all’eliminazione delle conseguenza dannose o pericolose è consentita l’estinzione della contravvenzione con il ricorso all’oblazione che è un istituto che consente comunque l’estinzione della contravvenzione ma  ad un costo più elevato  e cioè metà del massino della sanzione prevista per la contravvenzione.

CRITICITA’

In astratto la modifica appare positiva perché pur mantenendosi la natura penale della fattispecie si agevola l’OSA consentendogli di evitare di essere coinvolto in un procedimento penale con tutto ciò comporta anche in termini di immagine. Il meccanismo previsto dalla riforma Cartabia però presenta delle criticità  nella sua applicazione pratica. Già ad un superficiale esame si può osservare che  i fatti oggetto della contravvenzione prevista dall’art. 5 l. 283/1962 sembrano poco idonei ad essere regolarizzati.    E’ legittimo poi dubitare del fatto che l’organo accertatore così come il PM, che deve supervisionare il procedimento, posseggano le competenze necessarie in materia alimentare per dettare  prescrizioni idonee alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della violazione. Occorrerà attendere per capire se il nuovo procedimento raggiungerà l’obiettivo di ridurre il contenzioso migliorando comunque la compliance alla disciplina del settore oppure se ingarbuglierà la procedura producendo il risultato. opposto a quello cercato, di allungare ulteriormente i tempi di definizione dei procedimenti giudiziari in questo settore (da Notiziario Siste n. 4 Aprile 2023)