LA RIFORMA CARTABIA
Il 28 febbraio scorso è entrata in vigore il D. Lgs. 150/2022 pubblicato sulla GU 17.10.2022, comunemente chiamato Riforma Cartabia. Il decreto ha modificato le procedure civile e penale per deflazionare la giustizia e abbreviare i tempi di definizione dei procedimenti, obiettivo fondamentale del PNRR. Il decreto è molto complesso, apporta notevoli cambiamenti e sta dando filo da torcere a tutti gli operatori del diritto. Le modifiche apportate dalla riforma riguardano anche le contravvenzioni nei confronti degli OSA (Operatori del Settore Alimentare). Infatti, l’art. 70 del D.Lgs. 150/2022 consente l’estinzione delle contravvenzioni nei confronti dell’OSA previste dalla l. 283/1962 in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande.
ART. 5 L.283/1962: CONTRAVVENZIONE NEI CONFRONTI DEGLI OSA
La L. 283/1962 riguarda la “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.”. L’art. 5 L. 283/1962 stabilisce che ”E’ vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; b) in cattivo stato di conservazione; c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; … g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati … o autorizzati senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego….; h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo.” Si tratta di una contravvenzione nei confronti degli OSA.
QUALI SANZIONI RISCHIANO GLI OSA
La violazione di questa norma è sanzionata dal successivo art. 6 che prevede l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da lire seicentomila (€ 389,87) a lire sessanta milioni (€ 30.987,41) o, per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell’articolo 5, l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da lire cinque milioni (€ 2582,28) a lire novanta milioni (46.481,12).La contestazione della violazione dell’art. 5 l. 183/1962 è una ricorrente contravvenzione nei confronti degli OSA nella casistica giurisprudenziale del settore alimentare.
ABROGAZIONE E RIPRISTINO DELLA CONTRAVVENZIONE DELL’ART. 5 L. 283/1962
Il Decreto Legislativo n. 27/2021 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Europeo 625/2017, con l’intento di procedere ad una depenalizzazione dei reati contravvenzionali in ambito agroalimentare, aveva abrogato gran parte della l. 283/1962, compresi gli art. 5, 6, 12 e 12 bis. Ciò ha però destato ampia preoccupazione e il legislatore ha riconsiderato l’opportunità di tale misura. Con il decreto-legge 42/2021, poi convertito in L. 71/2021, gli articoli sopra menzionati sono stati ripristinati. Poiché l’esigenza di semplificazione restava attuale Il legislatore ha provato un nuovo approccio. E’ stata mantenuta la natura penale della fattispecie prevista dall’art. 5 L. 283/1962 ma è stata introdotta la possibilità per l’OSA di eliminare le conseguenza pericolose o dannose causate dalla violazione contestata e così di estinguere la contravvenzione.
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA CARTABIA
Vediamo brevemente in cosa consistono gli articoli da 12 ter a 12 nonies. La norma cita la l. 283/1962 e le altre contravvenzioni presenti nei testi di legge in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande. E’ importante notare che l’operatività della riforma, malgrado la formulazione ampia della norma, riguarda solo la contravvenzione prevista dall’art. 5 l. 283/1962. Non si può escludere però che in futuro vengano introdotte nuove fattispecie contravvenzionali alle quali il nuovo procedimento estintivo potrà essere applicato.
L’OSA E LA CONTESTAZIONE DELL’ART. 5 L. 283/1962
Con l’entrata in vigore della riforma Cartabia, quando un organo accertatore (NAS, ASL) constati la violazione dell’art. 5 della l. 283/1962 dovrà stilare un documento nel quale elencare le prescrizioni che l’OSA deve attuare per eliminare le conseguenze pericolose o dannose della violazione riscontrata. All’Osa sarà indicato un termine, che non dovrà superare 6 mesi, prorogabile fino ad un anno, per provvedere. L’organo accertatore dovrà comunicare la violazione accertata e le prescrizioni imposte anche al Pubblico Ministero, il quale potrà apportare delle modifiche se ritenga che le prescrizioni indicate non siano sufficienti oppure esagerate rispetto al fatto contestato. La violazione dell’illecito penale viene quindi iscritto come notizia di reato pur restando sospeso il procedimento nei confronti degli OSA.
ELIMINAZIONE CONSEGUENZE, SANZIONE PECUNIARIA ED ESTINZIONE CONTRAVVENZIONE
L’organo accertatore ha il compito di verificare entro 30 giorni dalla scadenza assegnata per la regolarizzazione il corretto adempimento da parte dell’OSA. L’Osa deve poi pagare in via amministrativa un importo pari ad un sesto della sanziona massima prevista per la contravvenzione. Nel caso l’Osa dimostri che non può pagare può essere ammesso a sostituire il pagamento previsto con la prestazione di lavoro socialmente utile. Il PM , informato dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento (o del compimento del lavoro socialmente utile), dichiara l’ estinzione della contravvenzione.
MANCATA ELIMINAZIONE CONSEGUENZE DANNOSE
Se l’organo accertatore verifica che l’Osa non ha provveduto o ha provveduto parzialmente o in ritardo all’eliminazione delle conseguenza dannose o pericolose è consentita l’estinzione della contravvenzione con il ricorso all’oblazione che è un istituto che consente comunque l’estinzione della contravvenzione ma ad un costo più elevato e cioè metà del massino della sanzione prevista per la contravvenzione.
CRITICITA’
In astratto la modifica appare positiva perché pur mantenendosi la natura penale della fattispecie si agevola l’OSA consentendogli di evitare di essere coinvolto in un procedimento penale con tutto ciò comporta anche in termini di immagine. Il meccanismo previsto dalla riforma Cartabia però presenta delle criticità nella sua applicazione pratica. Già ad un superficiale esame si può osservare che i fatti oggetto della contravvenzione prevista dall’art. 5 l. 283/1962 sembrano poco idonei ad essere regolarizzati. E’ legittimo poi dubitare del fatto che l’organo accertatore così come il PM, che deve supervisionare il procedimento, posseggano le competenze necessarie in materia alimentare per dettare prescrizioni idonee alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della violazione. Occorrerà attendere per capire se il nuovo procedimento raggiungerà l’obiettivo di ridurre il contenzioso migliorando comunque la compliance alla disciplina del settore oppure se ingarbuglierà la procedura producendo il risultato. opposto a quello cercato, di allungare ulteriormente i tempi di definizione dei procedimenti giudiziari in questo settore (da Notiziario Siste n. 4 Aprile 2023)